Guida · Aggiornato · Di Buğra Sözeri
La firma elettronica ha valore legale?
Sì. Nell'Unione europea il regolamento eIDAS vieta di escludere una firma per il solo motivo che è elettronica, e in Italia il Codice dell'Amministrazione Digitale disciplina il valore di ogni livello: la firma semplice è liberamente valutata dal giudice, la firma avanzata, qualificata o digitale soddisfa la forma scritta. Alcuni atti, come i contratti immobiliari, richiedono firma qualificata o digitale a pena di nullità.
Cosa dice il regolamento eIDAS?
Il regolamento (UE) n. 910/2014 definisce tre livelli: semplice, avanzata e qualificata. L'articolo 25 stabilisce che a una firma elettronica non possono essere negati effetti giuridici e ammissibilità come prova per il solo motivo che è elettronica o non qualificata, e che la firma qualificata equivale a una firma autografa. Dettagli nella nostra pagina Unione europea.
E in Italia, concretamente?
L'art. 20, comma 1-bis, del CAD stabilisce che il documento informatico soddisfa la forma scritta e ha l'efficacia della scrittura privata (art. 2702 c.c.) quando è firmato con firma digitale, altra firma qualificata o firma avanzata. In tutti gli altri casi, cioè con una firma semplice, il suo valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio in base a sicurezza, integrità e immodificabilità: ecco perché conta l'audit trail.
L'art. 21, comma 2-bis, aggiunge che i contratti dell'art. 1350, nn. 1-12, c.c. (per esempio i trasferimenti di immobili), se digitali, devono essere firmati con firma qualificata o digitale a pena di nullità. Vedi la nostra pagina Italia.
E in Svizzera?
La Svizzera non è nell'UE: la maggior parte dei contratti è a forma libera (CO art. 11), ma quando è richiesta la forma scritta solo una firma qualificata con marca temporale qualificata la sostituisce (pagina Svizzera). Per i clienti in Ticino una firma semplice va bene per preventivi, contratti di servizi e NDA.
Quali documenti non si possono firmare con una firma semplice?
In Italia: gli atti dell'art. 1350 c.c. (immobili, locazioni ultranovennali) e gli altri atti per cui la legge richiede la forma scritta, come le locazioni abitative, il patto di prova e il patto di non concorrenza. Il testamento olografo deve essere scritto a mano; gli atti pubblici passano dal notaio; le dimissioni si presentano solo online tramite il Ministero del Lavoro. Per preventivi, contratti di servizi, NDA, ordini e consulenze la firma elettronica semplice è adeguata.
La nostra opinione
In Italia la domanda giusta non è solo «è legale?», ma «questo documento richiede la forma scritta?». Se no, una firma semplice con buona prova basta; se sì, usa la firma digitale. E conserva sempre il certificato insieme al documento.
Domande frequenti
Una firma elettronica semplice può essere contestata?
Sì, come una firma autografa. La differenza è che il giudice ne valuta liberamente l'affidabilità; un audit trail completo serve proprio a sostenerla.
Serve una firma qualificata per un contratto commerciale?
No, se il contratto è a forma libera e la controparte non la chiede. Serve almeno una firma avanzata quando la legge richiede la forma scritta, e una qualificata o digitale per gli atti dell'art. 1350 nn. 1-12 c.c.
eSignSimple fornisce firme qualificate o digitali?
No. Forniamo firme elettroniche semplici con audit trail e impronta SHA-256.
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