1. Parti
Il presente patto di non sollecitazione (il «Patto») è stipulato in data [DATA] tra [RAGIONE SOCIALE], con sede in [INDIRIZZO] (la «Società»), e [NOME DELLA PARTE VINCOLATA], residente o con sede in [INDIRIZZO] (la «Parte vincolata»).
2. Premesse e corrispettivo
La Parte vincolata [è dipendente della / collabora con la / è socia della] Società e svilupperà rapporti con i clienti e i dipendenti della Società. A fronte di [CORRISPETTIVO, ad es. il rapporto di lavoro, la prosecuzione dell'incarico o il pagamento di IMPORTO], la Parte vincolata accetta i divieti che seguono.
3. Definizioni
Per «Cliente» si intende ogni persona o impresa che sia stata cliente della Società, o potenziale cliente attivamente seguito, in qualsiasi momento nei [PERIODO DI RIFERIMENTO, ad es. dodici (12) mesi] precedenti la cessazione del rapporto, e con cui la Parte vincolata abbia avuto rapporti o sul quale abbia ricevuto informazioni riservate. Per «Dipendente» si intende ogni persona assunta o incaricata dalla Società nello stesso periodo.
4. Divieto di sollecitazione dei Clienti
Durante il rapporto e per [DURATA, ad es. dodici (12) mesi] dalla sua cessazione (il «Periodo vincolato»), la Parte vincolata non potrà, direttamente o indirettamente, sollecitare, indurre o tentare di indurre un Cliente ad acquistare prodotti o servizi in concorrenza con quelli della Società, oppure a interrompere o ridurre i rapporti con la Società.
5. Divieto di sollecitazione dei Dipendenti
Durante il Periodo vincolato, la Parte vincolata non potrà, direttamente o indirettamente, sollecitare, reclutare o incoraggiare un Dipendente a lasciare la Società. Gli annunci generici non rivolti specificamente ai Dipendenti della Società, e l'assunzione di chi vi risponde senza altre sollecitazioni, non violano il presente articolo [salvo diverso accordo delle parti].
6. Riservatezza
La Parte vincolata non utilizza né divulga le informazioni riservate della Società, compresi elenchi e recapiti dei clienti, prezzi e informazioni sul personale, salvo quanto necessario per svolgere le proprie mansioni per la Società o richiesto dalla legge.
7. Ragionevolezza e clausola di salvaguardia
La Parte vincolata riconosce che i divieti sono ragionevoli e necessari per tutelare i rapporti con la clientela, il personale e l'avviamento della Società. Se un divieto risulta non valido così come è scritto, le parti chiedono che sia applicato nella misura massima consentita dalla legge, e le altre clausole restano efficaci. La validità dei patti restrittivi dipende dalla legge applicabile e dal tipo di rapporto.
8. Rimedi
La violazione del Patto può causare alla Società un danno grave e difficilmente riparabile. La Società può chiedere un provvedimento d'urgenza in aggiunta al risarcimento del danno e agli altri rimedi di legge.
9. Legge applicabile e disposizioni generali
Il Patto è regolato dalla legge [LEGGE APPLICABILE, ad es. italiana], salve le norme inderogabili applicabili alla Parte vincolata. Costituisce l'intero accordo sul suo oggetto, può essere modificato solo per iscritto con la firma di entrambe le parti e può essere ceduto dalla Società a chi le subentri nell'azienda.
10. Firme
Le parti convengono di sottoscrivere il presente documento con firma elettronica semplice e riconoscono il documento così firmato come espressione della loro volontà. Il documento firmato, il relativo certificato di firma e l'audit trail sono conservati da ciascuna parte. La Società: [RAGIONE SOCIALE] Firma: ____________________ Nome del firmatario: [NOME] Qualifica: [QUALIFICA] Data: [DATA] La Parte vincolata: [NOME] Firma: ____________________ Data: [DATA]