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Glossario · Aggiornato

Firma elettronica avanzata (FEA)

Livello intermedio di eIDAS: firma connessa unicamente al firmatario, idonea a identificarlo e che rende rilevabile ogni modifica successiva.

Cosa significa «Firma elettronica avanzata»?

Secondo l'articolo 26 di eIDAS, una firma avanzata deve essere connessa unicamente al firmatario, idonea a identificarlo, creata mediante dati che il firmatario può utilizzare, con un elevato livello di sicurezza, sotto il proprio esclusivo controllo, e collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire di rilevare ogni modifica successiva.

In Italia la FEA ha un peso particolare: per l'art. 20 del CAD soddisfa la forma scritta e ha l'efficacia della scrittura privata (art. 2702 c.c.). Il caso tipico è la firma grafometrica su tablet in banca, in assicurazione o dal gestore telefonico, oppure soluzioni con identificazione tramite SPID o documento e codice OTP.

Basta per gli atti per cui la legge richiede la forma scritta, ma non per quelli dell'art. 1350 nn. 1-12 c.c., che richiedono una firma qualificata o digitale.

«Firma elettronica avanzata»: un esempio concreto

Una banca fa firmare l'apertura di un conto su un tablet: il sistema registra i dati biometrici del tratto e li collega al documento dopo aver verificato il documento d'identità del cliente. È una tipica FEA.

Quali sono i termini correlati?

  • eIDAS: Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari, che disciplina la firma elettronica in tutta l'Unione europea.
  • Firma elettronica semplice (FES): Primo livello di firma elettronica definito da eIDAS: qualsiasi procedimento elettronico di firma, senza requisiti tecnici particolari.
  • Firma elettronica qualificata (FEQ): Il livello più alto di eIDAS: firma avanzata creata con un dispositivo qualificato e un certificato qualificato, equivalente a una firma autografa.

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